Mod. F24 – Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014, n. 27

L’art. 11, comma 2, del D.L. n. 66/2014, convertito dalla L. n. 89/2014, introduce, dal 1° ottobre 2014, ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24.

Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti, con la precisazione che le disposizioni in esame non si applicano ai pagamenti effettuati con bonifici e versamenti diretti in tesoreria.

A decorrere dal 1° ottobre 2014:

a)      i modelli F24 a saldo zero potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate:

  • direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
  • per il tramite di un intermediario abilitato (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, etc.), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”, disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate e del servizio “F24 addebito unico”;

b)      i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione), potranno essere presentati esclusivamente per via telematica:

  • mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate sopra richiamati;
  • mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia cioè banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento.

Ulteriori casi di obbligo di utilizzo dei servizi telematici per la presentazione dei modelli F24

I suddetti obblighi si aggiungono a quelli già vigenti nell’ordinamento sulla stessa materia.

In particolare, per i soggetti titolari di partita IVA restano applicabili anche le disposizioni recanti l’obbligo di utilizzare:

  • modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi, nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali;
  • esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5.000,00 euro annui.

Tali soggetti, pertanto, per effetto delle nuove disposizioni normative introdotte, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero.

Casi in cui è possibile utilizzare il modello F24 cartaceo

I versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare a essere effettuati, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione), dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro.

La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa nei seguenti casi particolari:

F24 precompilati dall’ente impositore

Per evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella compilazione dei modelli F24, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.

Versamenti rateali in corso

Tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita IVA, alla data del 1° ottobre 2014, sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione oppure se il saldo del modello è pari a zero.

Utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione

I soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.

Contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente

Con riferimento ai versamenti dovuti da contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente, l’Agenzia delle Entrate precisa che:

a)      i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza l’utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel disponibile all’addebito del pagamento sul proprio conto corrente ovvero ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all’addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo;

b)      i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità telematiche richiamate alla precedente lettera a). In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo.

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